Il giudice: ammissibili le attività di culto in condominio
Lo svolgimento di attività di culto all’interno degli edifici condominiali non può considerarsi contrario all’igiene e al decoro dell’edificio. I divieti regolamentari e le limitazioni al diritto di utilizzo delle proprietà esclusive, per poter essere ritenuti cogenti, devono infatti essere dettagliatamente specificati e risultare da espressioni chiare, in modo da non dare luogo a incertezze, né sono suscettibili di interpretazioni estensive. Questa l’interessante decisione assunta dal Tribunale di Udine con la sentenza n. 1016 dello scorso 19 agosto 2019, secondo quanto riferisce Italia Oggi. Nel respingere la domanda azionata dal condominio — continua Italia Oggi — il giudice friulano ha in primo luogo evidenziato le mancanze e le contraddizioni delle relative allegazioni processuali. Il condominio, infatti, nel chiedere l’accertamento dell’illegittimità della destinazione d’uso dell’immobile aveva fatto espresso riferimento a una serie di disposizioni regolamentari che si richiamavano unicamente alle unità immobiliari destinate ad abitazione, laddove l’immobile oggetto di causa era sito al piano terra ed era sempre stato destinato a uso commerciale, senza che vi fosse stata alcuna contestazione da parte degli altri condomini. Il condominio, seppure tardivamente, aveva quindi richiamato ulteriori disposizioni regolamentari che, in modo più generico, vietavano lo svolgimento nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva di qualsiasi attività contraria alla quiete e al riposo dei condomini, nonché all’igiene e al decoro del fabbricato. Il giudice ha poi rilevato come l’affermazione del condominio per cui nei locali in questione veniva svolta attività di culto non fosse affatto stata provata, evidenziando comunque come la stessa si potesse ritenere in qualche modo implicita nell’attività di formazione ed educazione dei minori stranieri riferita alla conoscenza della propria cultura di origine.
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